Organizzare manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Descrizione

Organizzare manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Per manifestazioni di sorte locale si intendono tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficenza che possono essere promosse, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi, da:

  • enti morali
  • associazioni
  • comitati senza fini di lucro
  • comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
  • partiti e movimenti politici.

Sono quindi consentite:

  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione
  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
  • le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.

Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare: una comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, successivamente, almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14) dell'evento, deve presentare anche la comunicazione sotto riportata.

La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430

In Comune di Costa Volpino …

Il procedimento è gestito tramite lo Sportello unico delle attività produttive comprensoriale.

Approfondimenti

È una manifestazione di sorte locale che si svolge con cartelle contenenti alcuni numeri compresi tra l'1 e il 90. I premi sono assegnati alle cartelle che per prime possiedono le combinazioni di numeri estratti. La tombola è consentita se:

  • la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si svolge e a quelli limitrofi
  • le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.

Il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma 12.911,42 €.

È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono di biglietti staccati da registri a matrice. I premi in palio sono consegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti. La lotteria è consentita se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia
  • l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere non supera la somma di 51.645,69 €, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto
  • i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.

È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono biglietti non a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettua la manifestazione
  • il ricavato non supera la somma di 51.645,69 €.